Tutti i cittadini che abbiano compiuto 30 anni e non abbiano superato i 65 anni, che siano in possesso del titolo di studio di scuola media inferiore o superiore e che siano elettori del comune possono presentare istanza di iscrizione negli elenchi dei giudici popolari di Corte d’Assise (Licenza Media Inferiore) e di Corte d’Assise d’Appello (Licenza Media Superiore).
Anche chi non ha fatto domanda d’iscrizione negli elenchi, potrebbe essere nominato egualmente giudice popolare dalla Corte d’Appello, in quanto la legge prevede che i comuni forniscano d’ufficio alla Corte d’Appello gli elenchi dei cittadini che hanno i requisiti per la nomina.
Il richiedente deve essere elettore del Comune e non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l’incarico come indicato nella domanda.
L’eventuale richiesta di cancellazione dall’Albo deve essere presentata mediante la compilazione di apposito modulo.
Ufficio Anagrafe
Art. 21 L. 10/04/1951, n. 287 e successive modificazioni